Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Non sufficiente, invece, il riferimento alla mera adibizione a mansioni aventi determinati connotati negativi e alla natura stressogena della patologia sofferta dal lavoratore
Qualora il promittente venditore non ponga l’acquirente in condizioni di svolgere tale controllo, il comportamento del compratore che disattende l’invito a stipulare l’accordo definitivo non può considerarsi contrario a buonafede