Cumulabile le qualità di amministratore e di lavoratore di una stessa società di capitali
Fondamentale, però, accertare l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale
Cumulabili le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, però in presenza del vincolo di subordinazione. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 28 novembre 2024 del Tribunale di Potenza), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un uomo che è stato dipendente di una società, con la mansione di tecnico di controllo, e poi è stato nominato anche amministratore delegato. In sostanza, l’Ispettorato del lavoro, sul presupposto che non possano cumularsi in capo allo stesso soggetto il ruolo di amministratore della società e di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima società, per difetto dell’elemento della intersoggettività e sulla base della dichiarazione resa dal lavoratore in fase ispettiva, dichiarazione con cui affermava di prendere le decisioni circa la gestione dell’attività (contatti con i fornitori, istituti di credito, direttive al personale dipendente) e nel contempo di avere anche un contratto come lavoratore dipendente, provvedeva al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato stipulato tra il lavoratore e la società. Per i giudici, però, bisogna tenere presente che le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione, e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. Ebbene, dalla documentazione in atti e dall’escussione dei testi, è emerso, annotano i giudici, che: l’uomo non aveva una delega in bianco, ma era sottoposto al potere di controllo e di vigilanza dell’organo collegiale; le attività espletate come lavoratore subordinato con la qualifica di tecnico di controllo erano differenti da quelle espletate come amministratore delegato; risultava sussistente il vincolo della subordinazione, in quanto è emerso che l’uomo rispettava un orario di lavoro, aveva una retribuzione mensile, era soggetto al potere direttivo e di controllo esercitato sia dal presidente del consiglio di amministrazione che da tale organo collegiale.
Tali elementi consentono, secondo i giudici, di ritenere legittimo il cumulo in capo all’uomo delle qualità di amministratore delegato e di lavoratore subordinato.