Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Impossibile l’applicazione prima della data di entrata in vigore della normativa, giacché va esclusa l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato
Stop legittimo se il finanziamento richiesto (e concesso) ha rappresentato un’operazione gravemente imprudente, priva di logica imprenditoriale, che ha aggravato la crisi dell’azienda