Diffusione di residui industriali: come inquadrare la responsabilità del produttore
Irrilevante, comunque, il superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute
In materia di danni derivanti dalla diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità del produttore va inquadrata nell’alveo del risarcimento per fatto illecito, laddove il pregiudizio consista nel mancato guadagno derivante dall’impossibilità di locare l’immobile a causa dell’effetto dissuasivo prodotto dalla presenza materiale dei residui. In tale fattispecie, l’ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante sussistono indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, essendo sufficiente che la presenza dei materiali sul fondo finitimo alteri oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato. Ne consegue che l’obbligo risarcitorio permane per tutto il tempo in cui il responsabile ometta di rimuovere non solo i residui già depositati, ma anche la fonte stessa della dispersione, dovendosi identificare in tale momento la cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale.
Questo il principio applicato dai giudici (sentenza numero 2683 del 7 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalla mancata locazione di un fondo.
L’origine della vicenda risale al 2015, quando una società acquista un complesso industriale, comprensivo di due fabbricati, confinante con uno stabilimento destinato alla produzione di silicato di sodio e silice amorfa.
Una volto concluso l’acquisto, la società prova decide di cedere in locazione il fondo ma la trattativa con l’ente interessato non può proseguire, poiché l’area risulta ricoperta da uno strato di polvere biancastra, che, secondo specifiche analisi, risulta provenire dallo stabilimento, il cui deposito di silicio è collocato all’aperto lungo il confine, separato soltanto da una rete a maglie larghe.
A fronte di tale quadro, è sacrosanta, anche secondo i magistrati di Cassazione, la pretesa risarcitoria avanzata dalla società.
Fulcro dell’illecito, viene precisato, non è la mera presenza statica delle polveri, bensì la condotta negligente consistente nel non aver tempestivamente rimosso l’interferenza che impediva il pieno godimento del fondo. Difatti, lo spostamento del deposito è stato l’unico fatto che successivamente ha rimosso la fonte dello spolverio, rendendo l’area finalmente locabile.
I magistrati di Cassazione aggiungono poi che il limite della normale tollerabilità, previsto dal Codice Civile, non opera come scriminante per il danno patrimoniale già verificatosi se la condotta omissiva del vicino ha compresso il diritto di godimento. In altri termini, anche se le immissioni fossero tollerabili per la salute, restano illecite se impediscono la locazione del fondo a causa della loro persistenza materiale.
In particolare, si è accertato che le polveri provenivano dalle lavorazioni dello stabilimento e si erano depositate sul fondo, fino allo spostamento del deposito in locali chiusi, e l’ente interessato al fondo aveva condizionato la stipula della locazione alla ripulitura generica del sito dalle polveri, indipendentemente dalla loro dimensione microscopica o dal coefficiente di cancerogenicità.
Dunque, il nesso causale è provato: la presenza della polvere ha provocato un effetto dissuasivo concreto che ha reso il fondo non locabile sino alla completa bonifica e alla rimozione della fonte dell’immissione.
Impossibile, comunque, ipotizzare la responsabilità del custode. Ciò perché il produttore non può considerarsi custode dei prodotti – poco importa se di scarto oppure no – del ciclo di lavorazione dei beni oggetto della sua attività imprenditoriale, né, quindi, di quelli quando si disperdano nell’ambiente o sul fondo del vicino. A prescindere dalla configurabilità di un’autentica signoria di fatto sulla cosa, cioè sulla polvere proveniente dall’attività di lavorazione, signoria tale da consentire il controllo e che solo potrebbe porsi a fondamento del riconoscimento della responsabilità per custodia, il danno – consistito nella riduzione del fondo finitimo in condizioni tali da non poter essere locato – è causato non già dalla cosa in quanto tale e cioè per la sua fisica struttura, ma dalla cosa in quanto oggetto o prodotto di una attività imprenditoriale prospettata non già come pericolosa bensì come colposa e dannosa, attività consistente nell’omessa adozione di quanto necessario ad impedire la dispersione della cosa stessa sul fondo finitimo.