Diritto di sciopero: il datore di lavoro può trovare le soluzioni per limitare i danni

Necessario però che, a seguito dell’operato del datore di lavoro, non sia minimamente inciso l’esercizio del diritto di sciopero

Diritto di sciopero: il datore di lavoro può trovare le soluzioni per limitare i danni

La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all’astensione dal lavoro ed è quindi legittimo che possa servirsi di mezzi legali che consentano di attenuare gli effetti lesivi e di minimizzare le perdite economiche indotte dall’agitazione sindacale. Tuttavia, è pur sempre necessario che i mezzi adottati dall’imprenditore non incidano sull’esercizio del diritto di sciopero.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 29740 dell’11 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra ‘Autostrade per l’Italia s.p.a.’ e ‘Filt Cgil’, alla luce di quanto stabilito dalla Consulta, che nel lontano 1980 ebbe modo di chiarire la legittimità di misure che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso.
Valutazioni concordi per i giudici di merito e per i magistrati di Cassazione: antisindacale la condotta di ‘Autostrade per l’Italia s.p.a.’ concretizzatasi nelle disposizioni di servizio del 5 e 12 agosto 2016, relative a ‘Procedure da adottare in occasione di agitazioni sindacali del personale di esazione’, avuto riguardo agli adempimenti ivi imposti prima dell’inizio di uno sciopero. Giudicati antisindacali, poi, anche gli adempimenti previsti dalle disposizioni di servizio allorquando lo sciopero era già iniziato.
In particolare, i giudici d’Appello hanno ritenuto che il carattere antisindacale delle disposizioni anteriori all’inizio dello sciopero consistesse nel fatto che le disposizioni relative agli adempimenti anteriori all’inizio dello sciopero erano imposti agli esattori sotto forma di procedure varie (di durata variabile da 15 a 60 minuti), la cui osservanza inevitabilmente imponeva di avere già anticipato la decisione di aderire allo sciopero per tutto il tempo necessario al loro adempimento, di talché era pacifico che un esattore non potesse decidere in modo istantaneo se aderire ad uno sciopero qualora, nel tempo precedente, non avesse già realizzato tutti gli adempimenti imposti dalle disposizioni di servizio in esame.
Quanto ai danni patrimoniali paventati dalla società e consistenti nella perdita di incassi, i giudici hanno rilevato trattarsi di conseguenze estranee ai limiti esterni del diritto di sciopero, poiché non avrebbero potuto intaccare la capacità produttiva o patrimoniale di una impresa di importanza nazionale come ‘Autostrade per l’Italia’, che quindi rimanevano circoscritte nell’ambito delle fisiologiche conseguenze negative che lo sciopero è destinato a produrre per sua intrinseca natura, e che la stessa tutela costituzionale del diritto avalla quale forma sindacale di pressione sulla volontà contrattuale dell’azienda.
In merito, poi, alle disposizioni successive all’inizio dello sciopero, i giudici hanno osservato che, a fronte del fatto che le procedure imposte dopo l’inizio dello sciopero limitavano oggettivamente il diritto dell’esattore di aderirvi (poiché gli imponevano un tempo non trascurabile di lavoro non retribuito, sottoponendolo a prescrizioni varie ed articolate la cui violazione era sanzionabile dal punto di vista disciplinare), la antisindacalità discende dal fatto che era mancata la allegazione e prova da parte della società che si trattasse di accorgimenti destinati – non a limitare i danni fisiologici dello sciopero, bensì – a preservare la propria stessa capacità produttiva, ovvero l’attitudine strutturale e funzionale a riprendere a pieno l’attività di impresa una volta esaurita l’astensione.
Queste valutazioni sono corrette, sanciscono i magistrati di Cassazione, poiché le disposizioni organizzative diramate da ‘Autostrade per l’Italia’ hanno inciso sul libero esercizio del diritto di sciopero nella titolarità di ciascun dipendente addetto a mansioni di esazione, sia perché idonee a comprimere la indiscutibile facoltà del lavoratore di scegliere se aderire o meno all’astensione sino all’inizio della medesima astensione, attraverso la previsione di una procedura da intraprendere inevitabilmente prima, sia prescrivendo ulteriori incombenze da espletare dopo l’inizio dell’astensione proclamata, così imponendo un’attività lavorativa senza retribuzione in contraddizione con l’essenza stessa dello sciopero. Il tutto assistito, poi, dalla forza intimidatrice della comminatoria di sanzioni disciplinari nel caso di violazione di dette procedure.
Né può sostenersi che dette misure organizzative fossero lecite in quanto volte a prevenire danni patrimoniali diretti e indiretti consistenti nella perdita degli incassi, atteso che, precisano i magistrati di Cassazione, il danno alla produzione del datore di lavoro è connaturale alla funzione di autotutela collettiva propria dello sciopero. Illecito, invece, è ciò che appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l’impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.

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