In crisi per i molteplici finanziamenti: sì al ‘piano del consumatore’ se non ne è stato valutato il merito creditizio
Evidenti le colpe del debitore, che però sono rese meno gravi delle omissioni dei creditori
Non sufficiente, invece, il riferimento alla mera adibizione a mansioni aventi determinati connotati negativi e alla natura stressogena della patologia sofferta dal lavoratore
Qualora il promittente venditore non ponga l’acquirente in condizioni di svolgere tale controllo, il comportamento del compratore che disattende l’invito a stipulare l’accordo definitivo non può considerarsi contrario a buonafede