Incidente tra mezzi meccanici in uno stabilimento industriale: si tratta di responsabilità automobilistica?
È necessario un nuovo processo d’appello per la controversia relativa all’incidente tra un'autogrù e un mezzo semovente, in un'area interna di uno stabilimento industriale, al fine di verificare se il mezzo meccanico venisse utilizzato all’interno dell’area in modo conforme alla sua funzione abituale e stabilire, di conseguenza, il tipo di responsabilità sorta
La controversia in questione nasceva da una collisione tra un'autogrù appartenente a una società e una piattaforma aerea di un'altra società all’interno di uno stabilimento industriale. Il conducente dell'autogrù veniva accusato per i danni causati alla piattaforma, portando la società a coinvolgere il suo assicuratore per la responsabilità civile non automobilistica.
I giudici di merito hanno respinto la tesi, proposta dalla Compagnia, secondo cui la garanzia assicurativa per la responsabilità civile della società non copriva i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, valorizzando la pretesa risarcitoria della società attrice.
Per fare chiarezza, i giudici d'Appello hanno, poi, spiegato che, in questo caso specifico, «il sinistro non deve ricadere nell'ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità civile automobilistica», escludendo che «l'area interna allo stabilimento possa considerarsi area aperta al pubblico, non rilevando l'ampia estensione di essa ma dovendo piuttosto farsi esclusivo riferimento al fatto che a quell'area possono aver accesso solo mezzi dotati di autorizzazione, dal che deriva l'esclusione della configurabilità dell'area come aperta alla circolazione dei veicoli».
Con il ricorso presentato in Cassazione, la compagnia assicurativa ha contestato la posizione assunta dai giudici d'Appello e ha criticato l'idea che «l'area all'interno della quale si è verificato l'incidente - un'area interna allo stabilimento, ampia quanto una città di medie dimensioni - possa essere considerata un'area esente dalla circolazione dei veicoli e dall'accesso del pubblico, ovvero un'area privata non soggetta all'uso pubblico.» Di conseguenza, si è affermato che l'assicuratore responsabile per la società dovrebbe rispondere dei danni causati dalla circolazione all'interno di quell'area invece dell'assicuratore responsabile per la “responsabilità civile automobilistica” del veicolo.
La Suprema Corte ha richiamato concetti legati alla circolazione in aree pubbliche e ha affermato che la copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica non può essere applicata se il veicolo è utilizzato in contesti particolari, diversi dalla normale circolazione. Pertanto, si è concluso che l'area interna allo stabilimento non equivale a una strada pubblica e che la compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile non è tenuta a rispondere dei danni causati dalla circolazione del veicolo.
È, quindi, necessario un nuovo processo d'Appello per verificare se il veicolo (l'autogrù), di proprietà della società, circolava e veniva utilizzato all'interno dell'area interna allo stabilimento in modo conforme alla sua normale funzione. I giudici di legittimità hanno chiarito che potrebbe essere richiesto di rispondere, in quel caso, di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo a terzi non l'assicuratore per la responsabilità civile della società proprietaria, ma l'assicuratore per la responsabilità civile automobilistica, poiché il veicolo era soggetto a un'assicurazione obbligatoria adatta alla circolazione su strada.