Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
I creditori, al pari del curatore del fallimento o del commissario straordinario dell’alienante o del solvens, restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente o dell’accipiens poi dichiarato fallito ovvero in stato d’insolvenza
Fondamentale appurare che la circolazione del veicolo non sia in concreto avvenuta in contrasto con la volontà del proprietario