Presunta irregolarità contributiva del subappaltatore: va comunque pagato il corrispettivo dei lavori
Fondamentale la constatazione che il committente paga il dovuto e non è più responsabile in solido con l’impresa appaltatrice
Necessario, però, che agli altri partecipanti alla comunione non venga impedito l’uso dei beni
Invece, l’imprenditore agricolo individuale e quello organizzato in forma societaria di persone o di capitali, non essendo assoggettato né a fallimento né a liquidazione coatta amministrativa, può concludere accordi di ristrutturazione o ricorrere ad uno degli strumenti di composizione della crisi