Sinistro stradale: come pesare il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasportato

L’omesso uso della cintura di sicurezza, da parte del trasportato, non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo, e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente

Sinistro stradale: come pesare il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasportato

In materia di mancato uso delle cinture di sicurezza, il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza. Ne deriva, pertanto, che l’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del trasportato, non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo, e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 26723 del 4 ottobre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un incidente stradale verificatosi oltre dieci anni fa in Campania, precisano che il concorso di colpa va determinato mediante comparazione della colpa della vittima con quella dell’offensore, da un lato, e valutazione del contributo causale prevalente di ciascuna condotta colposa rispetto all’avverarsi del danno, dall’altro.
Analizzando lo specifico episodio, si è accertato la dinamica del sinistro: il conducente del veicolo ne aveva perso il controllo, finendo fuori strada e rovinando in un fossato, e, successivamente, il ribaltamento del veicolo causava l’accartocciamento delle lamiere dell’auto verso l’interno e ciò determinava il decesso del conducente e di un trasportato, che occupavano i sedili anteriori, mentre un altro trasportato aveva riportato gravi lesioni.
Illogica, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione compiuta in Appello, laddove si è addebitato al trasportato il concorso di colpa nella misura del 90 per cento, e ciò esclusivamente alla luce del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte sua.
Evidente, secondo i giudici di Cassazione, la lacuna consistita nella mancata comparazione tra la condotta del trasportato e quella del conducente, soprattutto alla luce di quanto previsto in tema di responsabilità del conducente per la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza a causa della presenza a bordo di un trasportato privo delle cinture di sicurezza allacciate.
In questa ottica è necessario fare riferimento al principio secondo cui il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell’offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all’altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno.

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