Una clausola del preliminare basta per considerare avvenuto il pagamento del prezzo pattuito
Confermata la responsabilità del venditore per non avere provveduto alla stipula del contratto definitivo
Non sufficiente, invece, il riferimento alla mera adibizione a mansioni aventi determinati connotati negativi e alla natura stressogena della patologia sofferta dal lavoratore
Qualora il promittente venditore non ponga l’acquirente in condizioni di svolgere tale controllo, il comportamento del compratore che disattende l’invito a stipulare l’accordo definitivo non può considerarsi contrario a buonafede