Valutazione dell’insolvenza: necessario fare riferimento agli ingenti debiti e alla non solvibilità dei crediti
Utile anche il riferimento all’insuccesso di un accordo di ristrutturazione e di un concordato preventivo
Per valutare in concreto l’insolvenza di una società è necessario tenere presenti gli ingenti debiti, l’insuccesso di un accordo di ristrutturazione e di un concordato preventivo – poi rinunciato –, la non solvibilità dei crediti.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 33143 del 18 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al fallimento dell’unica rappresentanza italiana di una società inglese.
In origine, la società ha presentato un’istanza per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente revocata. A seguito di tale revoca, la Procura della Repubblica ha chiesto pertanto la dichiarazione di fallimento della società, sostenendo che essa è nel frattempo decaduta da buona parte delle rateizzazioni dei debiti erariali.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: accertata la natura di imprenditore commerciale della società debitrice e la sussistenza del debito tributario, ne va dichiarato il fallimento.
Inutili le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dalla società, che ha sostenuto, in sintesi, che, a seguito della ‘Brexit’, essa è divenuta inattiva per factum principis e, quindi, non è più in attività ed in continuità aziendale, con conseguente necessaria applicazione del criterio cosiddetto statico per l’accertamento dell’insolvenza.
Per i giudici di Cassazione, invece, in Appello si è valutata positivamente la continuità aziendale e si è esclusa espressamente la formale messa in liquidazione della società debitrice. Del tutto correttamente, quindi, è stato applicato il criterio della cosiddetta insolvenza dinamica per l’accertamento dell’insolvenza.
Analizzando poi i dettagli, i magistrati di terzo grado precisano che la società debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale, e, come tale, assoggettabile al fallimento, in quanto si è accertato che l’attività esercitata ha ad oggetto il lavoro interinale, la fornitura di risorse umane e la gestione delle attività inerenti le risorse umane. E neanche l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea risulta aver inciso sull’attività in Italia della società debitrice, che ha continuato ad operare, concludendo transazioni commerciali con terzi, come si deduce anche dai movimenti del relativo conto corrente, ed avendo la società instaurato giudizi e depositato anche un accordo di ristrutturazione dei debiti proprio sul dichiarato presupposto della natura soggettiva di imprenditore commerciale.
In relazione, poi, all’insolvenza e, specificatamente, al profilo della consistenza dell’attivo patrimoniale, i crediti sono stati considerati in maggior parte, nella nota integrativa al bilancio di esercizio 31 dicembre 2019, come difficili da recuperare, con conseguente insostenibilità dei debiti erariali e previdenziali. Indiscutibile, poi, il rilevante debito, non ridimensionato nonostante le dedotte attività di recupero crediti.
Ampliando poi l’orizzonte, i giudici di Cassazione richiamano il principio secondo cui gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono dal momento dell’iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
Tirando le somme, per l’accertamento dello stato di insolvenza di una società che non sia stata formalmente posta in liquidazione e che continui a svolgere attività commerciale, deve applicarsi il criterio dinamico dell’insolvenza, consistente nella valutazione della capacità prospettica dell’impresa di far regolarmente fronte alle obbligazioni assunte alla loro naturale scadenza, e non il criterio statico del raffronto tra patrimonio attivo e passivo proprio delle società inoperanti.