Assegno divorzile al coniuge che ha sacrificato occasioni lavorative e professionali per dedicarsi alla famiglia
Irrilevanti, secondo i giudici, le motivazioni soggettive alla base di tale scelta, se è stata comunque accettata e condivisa dall’altro coniuge
La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dall’altro coniuge. In questa ottica, quindi, l’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 34830 del 30 dicembre 2025 della Cassazione) per chiudere il contenzioso tra due ex coniugi, contenzioso originato dalla pretesa dell’uomo di mettere in discussione l’assegno divorzile – 2mila euro al mese – riconosciuto alla donna.
Confermata anche in terzo grado la visione adottata dai giudici di merito.
In generale, l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, in tema di scioglimento del matrimonio, l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale.
Analizzando la specifica vicenda, si è appurato che la donna non ha più esercitato alcuna attività lavorativa, e ha fatto questa scelta al fine di dedicarsi alla cura della famiglia. E questo dettaglio è fondamentale, anche tenendo presente che, in generale, per quanto concerne il contributo inteso come apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell’altro coniuge, la condivisione di vita all’interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti.
E neppure può ritenersi che per giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L’entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell’assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l’attribuzione dell’assegno divorzile, non è necessario che il coniuge che lo richiede dimostri di avere abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
Tornando alla vicenda in esame, si è appurato che la donna si è dedicata, nel lungo periodo della convivenza coniugale – durata ventotto anni –, alle incombenze domestiche e, più in generale, familiari, e, difatti, non ha lavorato dopo la celebrazione del matrimonio, ma ha invece assunto un ruolo endofamiliare, sia pur coesistente con quello dell’allora marito, ma, nondimeno, di primario rilievo nell’economia del menage coniugale, e tale ruolo ha svolto per un rilevantissimo arco di tempo.
Si può allora ragionevolmente credere – né sono emersi elementi per opinare in senso diverso – che l’assunzione di tale ruolo nell’ambito della famiglia sia stato il frutto di una scelta accettata dal marito.