Autorizzato il trasferimento del giovane pallavolista per favorire il suo sviluppo sportivo in una nuova squadra
Se lo svincolo non è motivato da una causa valida attribuibile alla società di origine, quest'ultima ha diritto a un risarcimento per il danno subito a seguito della separazione dell'atleta
Nel quadro del procedimento avviato da Tizio, in qualità di genitore del giovane pallavolista minorenne Caio, il Tribunale Federale FIPAV ha confermato la decisione della Commissione Tesseramento Atleti (CTA), che aveva respinto la richiesta di svincolo per giusta causa presentata dall'atleta da Alfa ASD, come previsto dall'art. 35, comma 2, R.A.T. Non essendo possibile giungere a un accordo tra le parti, il Tribunale Federale ha dichiarato di non poter accogliere il ricorso nel merito dopo che contro questa decisione era stato presentato un ricorso.
Il caso è giunto alla Corte Federale d'Appello su ricorso presentato da Tizio, che ha sottolineato le divergenze tra la decisione degli arbitri sportivi e la prassi della CTA in tema di svincolo per motivi di crescita tecnica. Con il comunicato ufficiale n. 8/2024, il Giudice d'Appello ha dato ragione al richiedente, constatando che, nonostante non sussista una crescita tecnica per Caio, ma solo un potenziale progresso, il legame attuale non rispecchia più le aspettative dell'atleta, il cui percorso formativo/sportivo potrebbe subire un danno se persiste il vincolo, considerando l'interesse dimostrato dalla società Beta, attiva nella Superlega maschile.
Sebbene il trasferimento del giocatore possa arricchire l’organico della nuova squadra e potenziare le capacità dell'atleta, il rilascio dal vincolo sportivo potrebbe penalizzare Alfa ASD, che perderebbe un elemento chiave. Pertanto, la Corte d'Appello ha concesso lo svincolo a Caio, stabilendo un risarcimento di 12.000 euro per Alfa ASD, poiché non vi è una causa di svincolo imputabile alla società come sostenuto da Tizio. Inoltre, uno dei requisiti è che Caio debba essere direttamente affiliato alla società Beta (Corte Federale d’Appello - FIPAV, comunicato ufficiale 9 febbraio 2024, n. 8).