Cartolarizzazione di crediti ceduti da una banca e derivanti da mutui: fondamentale valutare il finanziamento

Per i giudici non ci sono dubbi: il finanziamento illecito è quello concesso in una situazione in cui la parte finanziata non aveva in realtà alcuna ragionevole prospettiva di risanamento e tale situazione era conosciuta o comunque conoscibile dalla parte finanziatrice

Cartolarizzazione di crediti ceduti da una banca e derivanti da mutui: fondamentale valutare il finanziamento

A fronte della domanda di ammissione al passivo fallimentare, domanda avanzata da una società di cartolarizzazione e relativa a crediti ceduti da una banca, è necessario tenere bene a mente che il finanziamento illecito è quello concesso in una situazione in cui la parte finanziata non aveva in realtà alcuna ragionevole prospettiva di risanamento e tale situazione era conosciuta o comunque conoscibile dalla parte finanziatrice.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25533 del 18 settembre 2026 della Cassazione), i quali, alla luce di un contenzioso centrato su crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario e su un credito relativo al saldo passivo di un conto corrente, aggiungono che, tuttavia, non ogni finanziamento illecito comporta la nullità del relativo contratto, che è nullo quando è contrario a norme imperative, tali non potendosi considerare, a tal fine, le norme che impongono un determinato standard di diligenza ad uno dei contraenti.
La norma imperativa rilevante ai fini della nullità può ben essere, invece, la norma incriminatrice penale, allorché l’atto di esercizio dell’autonomia privata collida così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto ai cosiddetti ‘reati contratto’, ovvero alle fattispecie in cui la legge penale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti a quelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento di un contratto.
Un atto avente una finalità economico-sociale volta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, è di per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nullo insanabilmente.
In particolare, nell’ambito del finanziamento all’impresa in crisi, è stato osservato che il contratto può essere lo strumento attraverso cui vengono commessi reati, quali, ad esempio, le varie fattispecie di bancarotta semplice. In tali casi, sussiste la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà alla norma imperativa penale. La conseguenza può essere altresì – qualora si ravvisi un profilo di disvalore particolarmente accentuato, sulla base dello scrutinio in concreto della iniziativa economica delle parti del rapporto di finanziamento – l’applicabilità della soluti rententio, in ragione della contrarietà del contratto anche al buon costume, che non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico.
Tornando alla specifica vicenda, il Tribunale, per respingere l’opposizione allo stato passivo per la società di cartolarizzazione, ha accertato la nullità dei due contratti di mutuo per contrarietà all’ordine pubblico, cui consegue, Codice Civile alla mano, la non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume. E, sempre secondo il Tribunale, paiono indubbie sia la diretta contrarietà delle condotte della banca mutuante a norme munite di presidio penale, con conseguente sanzione di nullità dei mutui azionati., sia la violazione dei principi alla base del patrimonio etico comune agli operatori economici nell’attuale contesto storico, che sostanzia l’offesa al buon costume nella sua dimensione economico-sociale, e dalla quale discende la non ripetibilità della prestazione eseguita.
Per quanto concerne il tema della nullità dei contratti di finanziamento all’impresa in crisi,
si deve innanzitutto ribadire che la distinzione tra finanziamento lecito e finanziamento abusivo all’impresa in crisi passa attraverso un difficile bilanciamento degli interessi, fungendo da discrimine la sussistenza o meno di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa finanziata. La verifica di tale presupposto è compito del giudice, il quale deve porsi nell’ottica di una valutazione ex ante, ovverosia a prescindere dal facile senno di poi derivante dalla successiva conoscenza del fatto sopravvenuto dell’insuccesso di quelle prospettive.
Con particolare riguardo alla banca, la conoscibilità ex ante dell’assenza di ragionevoli prospettive di risanamento deve essere apprezzata dal giudice tenendo conto del dovere giuridico di sana e corretta gestione e dello standard di conoscenze e di capacità esigibile da parte dell’operatore professionale qualificato.
Dunque, il finanziamento illecito è dunque quello concesso in una situazione in cui la parte finanziata non aveva in realtà alcuna ragionevole prospettiva di risanamento e tale situazione era conosciuta o comunque conoscibile dalla parte finanziatrice.
La norma imperativa rilevante ai fini della nullità può ben essere la norma incriminatrice penale, allorché l’atto di esercizio dell’autonomia privata collida così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto ai cosiddetti ‘reati contratto’, ovvero alle fattispecie in cui la legge penale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti a quelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento di un contratto. Un atto avente una finalità economico-sociale volta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, è di per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nullo insanabilmente.
In particolare, nell’ambito del finanziamento all’impresa in crisi, è stato osservato che il contratto può essere lo strumento attraverso il quale vengono commessi reati, quali, ad esempio, le varie fattispecie di bancarotta semplice. In tali casi, sussiste la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà alla norma imperativa penale.
La conseguenza può essere altresì – qualora si ravvisi un profilo di disvalore particolarmente accentuato, sulla base dello scrutinio in concreto della iniziativa economica delle parti del rapporto di finanziamento – l’applicabilità della soluti rententio, in ragione della contrarietà del contratto anche al buon costume, il quale non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico.
In generale, infine, l’affermazione della nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative penali presuppone innanzitutto l’esatta individuazione delle disposizioni penali che si assumono violate, presupposto per poter poi motivare l’accertamento in concreto della realizzazione di quella determinata e tassativa fattispecie incriminatrice e l’attiva partecipazione al reato della banca.

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