Decisivo l’accatastamento dell’immobile rurale
Irrilevante, invece, la mancanza dei requisiti di strumentalità all’attività agricola
Via libera all’esenzione dal pagamento dell’IMU anche se l’immobile rurale, accatastato nella categoria ‘D/10’ (fabbricati rurali con fini strumentali all’agricoltura), evidenzia la mancanza dei requisiti di strumentalità all’attività agricola. Netta la posizione pro contribuente dei giudici (sentenza del 15 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte), i quali chiariscono che a fini della fruizione dell’esenzione dal pagamento dell’IMU ciò che rileva è il dato oggettivo dell’accatastamento nella relativa categoria, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola. Inutili le obiezioni sollevate dal Comune e mirate a presentare come erroneo il ragionamento secondo cui è logica l’esaustività della iscrizione quale rurale dell’immobile al fine di rendere operante l’esenzione dall’imposta IMU, e a ribattere che tale requisito oggettivo è sì necessario, ma tuttavia non sufficiente, dovendo accompagnarsi a quello soggettivo, costituito dalla qualifica di effettivo esercente dell’attività agricola da parte di chi pretende di beneficiare dell’esenzione. Per i giudici, però, bisogna avere una visione più ampia: non possono essere esentati da imponibilità ove l’errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato. Tale ipotesi non è però applicabile alla vicenda presa in esame dai giudici, vicenda che va letta tenendo presente la valenza determinante della classificazione oggettiva dell’immobile e l’onere, per chi la voglia disconoscere (sia esso il contribuente ovvero l’ente pubblico, a seconda dei casi) di attivarsi per ottenerne la modificazione. Sacrosanta, quindi, l’applicazione del principio secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dalla norma, non è soggetto all’imposta. Mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.