Detenuto tossicodipendente muore in cella dopo avere assunto droga: responsabilità addebitabile al Ministero della Giustizia

Amministrazione penitenziaria colpevole per non aver impedito l’ingresso, non consentito e illecito, della sostanza stupefacente nel carcere

Detenuto tossicodipendente muore in cella dopo avere assunto droga: responsabilità addebitabile al Ministero della Giustizia

In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, è lampante la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, responsabilità riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l’ingresso, non consentito e illecito, della sostanza stupefacente nel carcere.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 15676 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce dell’episodio verificatosi in una casa circondariale, richiamano i diritti fondamentali a favore della persona detenuta, con specifico riferimento alla sicurezza nei luoghi di detenzione e agli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere.
Accolta, in conclusione, l’istanza risarcitoria avanzata dai familiari di un detenuto deceduto a seguito dell’assunzione volontaria di eroina e di quetiapina all’interno del carcere. Indiscutibile la responsabilità del Ministero della Giustizia, secondo i giudici, poiché il grave episodio è da ritenersi causalmente collegato all’omessa vigilanza imputabile al personale dell’amministrazione penitenziaria, personale colpevole di non avere adottato le opportune misure volte a impedire l’ingresso di sostanze stupefacenti all’interno del carcere e di non aver vigilato sull’assunzione, da parte del detenuto, di psicofarmaci estranei alla terapia a lui prescritta.
Decisiva una semplice constatazione: alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, va affermato in modo netto l’obbligo dell’amministrazione penitenziaria di vigilare in modo efficace per evitare che all’interno delle carceri possa esserci circolazione di droga.
Ne consegue che, essendo indiscutibile l’avvenuta assunzione, da parte del detenuto, dello stupefacente in misure letali, all’interno della struttura carceraria in cui era rinchiuso (sfruttando la possibilità di tale occasione per effetto dell’avvenuto inserimento, certamente non consentito e illecito, della sostanza nel carcere), il relativo decesso non può che essere ricondotto alla responsabilità omissiva del Ministero della Giustizia.
Per maggiore chiarezza, poi, i giudici aggiungono che l’obbligo di vigilare in maniera efficace sull’ingresso di sostanze stupefacenti nelle strutture penitenziarie e sulla conseguente assunzione da parte dei detenuti sussiste, verosimilmente, a prescindere dalla conclamata tossicodipendenza di cui possono essere affetti i detenuti che ne fanno uso.

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