Eredità ‘fatale’ all’ex moglie: niente assegno divorzile

Evidente la solida posizione economica della donna. Più complicata la posizione dell’uomo, il quale deve mantenersi presso una ‘RSA’ e deve far fronte alla rateizzazione di corposi debiti fiscali

Eredità ‘fatale’ all’ex moglie: niente assegno divorzile

Niente assegno divorzile all’ex moglie che ha una solida posizione economica, grazie anche al patrimonio ereditato, mentre l’ex impegna gran parte delle sue risorse finanziarie per mantenersi presso una ‘Residenza sanitaria assistenziale’ e per far fronte alla rateizzazione di corposi debiti fiscali.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 6434 del 18 marzo 2026 della Cassazione), per i quali è evidente l’assenza di quello squilibrio economico tra i coniugi che è presupposto indispensabile per valutare poi la ricorrenza o meno della funzione assistenziale o di quella compensativo perequativa dell’assegno divorzile.
Decisivo, ovviamente, il riferimento alla condizione patrimoniale dei coniugi, con libera scelta circa le fonti patrimoniali da valorizzare, incluse anche quelle esterne alla famiglia.
Chiaro il quadro emerso mettendo a confronto le posizioni dell’uomo e della donna. Nello specifico, quest’ultima ha potuto acquistare dal coniuge il suo 50 per cento di usufrutto della casa coniugale, versandogli 210mila euro, e non ha quindi oneri economici per le esigenze abitative, tanto da avere scelto di concedere in comodato altra abitazione alla figlia, nonostante questa sia autosufficiente. Peraltro, la donna dispone di risparmi e di fruttuosi investimenti finanziari e ha ricavato circa 600mila euro dalla vendita di un immobile pervenutole dalla successione materna. Dall’altro, invece, l’uomo, come detto, utilizza le proprie risorse finanziarie per mantenersi presso una ‘RSA’ e per far fronte alla rateizzazione di debiti fiscali.
Evidente, quindi, l’assenza di uno squilibrio economico patrimoniale tra le parti apprezzabile, cioè tale da giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile sia in funzione assistenziale, che in funzione perequativa-compensativa.
Utile, in questa ottica, anche il riferimento all’accordo di separazione, in cui si dava atto che i coniugi godevano di redditi e patrimoni che li rendevano economicamente autosufficienti. A questo proposito, i giudici di Cassazione spiegano che, pur dovendosi affermare l’autonomia degli istituti dell’assegno di mantenimento in sede di separazione e dell’assegno divorzile, non si può prescindere totalmente dal regime determinato in sede di separazione, salvo sopravvenute situazioni.
Pesa, quindi, la condizione di autosufficienza economica della donna, come dichiarata nell’accordo di separazione, condizione che conduce a negare la sussistenza del presupposto assistenziale dell’assegno divorzile, poiché, precisano i giudici, quand’anche non si voglia attribuire all’accordo natura confessoria, esso comunque rappresenta un elemento indiziario di valutazione.

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