Immobile del militare dell’Arma dei Carabinieri: come applicare l’esenzione dal pagamento dell’IMU

Impossibile l’applicazione prima della data di entrata in vigore della normativa, giacché va esclusa l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato

Immobile del militare dell’Arma dei Carabinieri: come applicare l’esenzione dal pagamento dell’IMU

In materia di IMU, l’esenzione prevista, a partire dall’1 luglio 2013, per il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e per quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e per il personale appartenente alla carriera prefettizia, con riguardo alla proprietà di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, non può trovare applicazione prima della data di entrata in vigore della normativa, giacché va esclusa l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 3903 del 21 febbraio 2026 della Cassazione), i quali hanno sancito la legittimità di due avvisi di accertamento emessi da un Comune, per omesso pagamento dell’ICI negli anni d’imposta 2010 e 2011, nei confronti di un militare dell’Arma dei Carabinieri.
In generale, normativa alla mano, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
L’esenzione introdotta ex novo nel 2013 è stata espressamente riconosciuta a limitate categorie di pubblici dipendenti con tassativa decorrenza dall’anno 2013 (precisamente, dall’1 luglio 2013), in eccezionale deroga ai presupposti tipici dell’esenzione per l’abitazione principale, prescindendosi dalla concorrenza della dimora abituale e della residenza anagrafica in considerazione della mobilità connaturata alle funzioni svolte, sicché se ne deve senz’altro escludere la fruibilità per gli anni d’imposta precedenti, chiariscono i giudici di Cassazione, i quali aggiungono poi che neppure i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità consentono di escludere o vulnerare la discrezionalità del legislatore ordinario nell’individuazione e nella caratterizzazione delle fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi, in modo che l’operato dell’amministrazione sia più o meno vincolato nell’apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale.

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