Indennità NASPI: obbligo di comunicazione sia per le attività ex novo che per quelle preesistenti

La decadenza dalla fruizione dell’indennità si verifica anche per le attività preesistenti, purché vi sia contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa

Indennità NASPI: obbligo di comunicazione sia per le attività ex novo che per quelle preesistenti

L’obbligo di comunicazione all’INPS delle attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito si applica sia quando le attività risultino intraprese ex novo sia quando risultino preesistenti alla presentazione della domanda di indennità ‘NASPI’. Difatti, la decadenza dalla fruizione dell’indennità si verifica anche per le attività preesistenti, purché vi sia contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa, con termine, per la comunicazione, che decorre dalla presentazione della domanda amministrativa.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 3596 del 12 febbraio 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso, hanno ritenuto legittime le obiezioni sollevate dall’INPS e hanno perciò respinto ab origine l’istanza avanzata da un uomo e mirata all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ‘NASPI’.
Decisivo il richiamo alla ratio legis e all’esigenza di circoscrivere la platea dei beneficiari dei trattamenti di disoccupazione a chi versi in condizione di effettivo bisogno, garantendo all’istituto previdenziale solleciti ed efficaci controlli.
Inequivocabili i dettagli emersi nella vicenda in esame, poiché non è controverso lo svolgimento di un’attività imprenditoriale al tempo della presentazione della domanda e non è controversa neppure la circostanza che le comunicazioni prescritte dalla legge siano state inviate oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Corretta la tesi proposta dall’INPS, secondo cui la ratio dell’obbligo di comunicazione risiede nella necessità di consentire di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, necessità costituente presupposto del diritto a percepire la indennità ‘NASPI’, in relazione al quale resta del tutto irrilevante la preesistenza o la sopravvenienza – rispetto al periodo di percezione di detta indennità – della eventuale attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Irrazionale, dunque, un sistema che, per le attività intraprese successivamente, sancisse un regime rigoroso di decadenza e non prevedesse, per contro, alcun obbligo per un’attività preesistente e perdurante (potenzialmente impeditiva della stessa percezione dell’indennità).

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