La lavoratrice in smart working ha diritto all’indennizzo per l’infortunio subito mentre si reca a scuola dalla figlia
La Corte ha imposto all'INAIL di erogare un congruo indennizzo alla dipendente in smart working che si è infortunata mentre percorreva il tragitto verso la scuola per ritirare la propria bambina, come previsto dal regolare permesso preso durante l'orario di lavoro
Nel settembre 2020, una dipendente delle Dogane è inciampata a casa, dove lavorava in smart working durante la pandemia, mentre si dirigeva a prendere sua figlia a scuola. Ha riportato un infortunio alla caviglia destra, attribuito dal medico alle condizioni del terreno. Il medico ha consigliato l'indennizzo da parte dell'INAIL come infortunio sul lavoro.
Tuttavia, l'INAIL ha respinto la richiesta, affermando che l'incidente è avvenuto durante un permesso personale per motivi familiari, non durante l'orario di lavoro ufficiale. Il legale della dipendente ha portato la questione in tribunale, evidenziando il suo regime lavorativo stabile e l'attività in smart working: il giorno dell'incidente, la dipendente stava svolgendo le sue mansioni da casa, notificando l'assenza per andare a prendere sua figlia a scuola.
Nonostante il collegamento evidente tra l'incidente e il lavoro svolto normalmente, l'INAIL ha negato l'indennizzo, affermando che l'incidente non era connesso alle attività lavorative. Il giudice del lavoro di Milano ha respinto questa posizione, sostenendo che l'INAIL deve coprire gli infortuni in itinere avvenuti durante il tragitto abitazione-lavoro. La Cassazione del 2020 conferma che persino in caso di permesso personale, l'INAIL deve tutelare il lavoratore.
Il legale ha ribadito che i permessi retribuiti sono riconosciuti dalla legge, e consentono al lavoratore di godere dei diritti essenziali garantiti dalla Costituzione. Nel caso specifico, la temporanea sospensione delle attività lavorative per motivi familiari era giustificata e doveva essere indennizzata.
In conclusione, il giudice ha stabilito che l'INAIL deve indennizzare l'infortunio, poiché il permesso per assistere la figlia a scuola costituisce una pausa legittima e giustificabile. Inoltre, i lavoratori non devono perdere la copertura assicurativa durante il tragitto da e per il lavoro (Trib. Milano del 17 luglio 2024).