La tendenza a scialacquare non legittima l’amministrazione di sostegno

Necessaria, invece, una condizione attuale d’incapacità, ossia che la persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi

La tendenza a scialacquare non legittima l’amministrazione di sostegno

La tendenza di una persona a scialacquare non può bastare per porla sotto la tutela di un amministratore di sostegno. Questo il principio fissato dai magistrati (ordinanza numero 5763 del 13 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il caso concernente una donna, di quasi 70 anni, che da oramai tredici anni, a seguito di specifica richiesta avanzata da alcuni suoi familiari, non è libera di gestire il proprio patrimonio, pur lavorando come libero professionista e incassando oltre 3mila euro al mese.
Scenario della vicenda è il Veneto. In quel contesto, difatti, una donna – Ornella, nome di fantasia –è sottoposta dal 2013 alla misura di amministrazione di sostegno, a seguito di un decreto adottato a chiusura di un procedimento promosso da alcuni familiari per ragioni legate alla gestione del suo patrimonio.
Negli ultimi due anni, però, Ornella – che svolge regolare attività lavorativa presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile stabile e adeguato; vive autonomamente e si occupa della madre ultranovantenne; è seguita da una psicologa, la quale ha attestato un valido percorso riabilitativo e un buon funzionamento generale, escludendo la sussistenza di patologie psichiatriche invalidanti –, ha provato in due occasioni ad ottenere la revoca della misura applicata nei suoi confronti.
Tutto inutile, almeno sino ad ora. Nel 2025, difatti, prima il giudice tutelare, con decreto ad hoc, ha respinto la richiesta di Ornella, facendo riferimento a considerazioni di carattere economico e patrimoniale ed evidenziando che la donna tende a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari e superflui e ritenendo, quindi, che il suo patrimonio, in assenza di amministratore, sia destinato ad essere rapidamente assottigliato ed esaurito, e poi il Tribunale ha confermato l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, ponendo in evidenza la circostanza che Ornella, pur percependo un reddito mensile regolare e non presentando problemi economici immediati, tende a spendere somme per beni superflui e voluttuari e che, come sostenuto anche dal giudice tutelare, in mancanza dell’amministratore di sostegno, il patrimonio sia destinato ad essere probabilmente ridotto ed esaurito.
Ornella decide di portare in Cassazione la propria battaglia, contestando ferocemente l’amministrazione di sostegno cui è sottoposta e criticando aspramente le valutazioni compiute dai suoi familiari e condivise dal giudice tutelare e dal Tribunale.
Chiare le obiezioni da lei sollevate tramite il proprio legale: il provvedimento impugnato è viziato poiché, da un lato, non individua in concreto alcuna patologia psichica o menomazione fisica che possa giustificare la limitazione della capacità di autodeterminazione del soggetto, e dall’altro lato, riduce l’istituto dell’amministrazione di sostegno ad un mero strumento di controllo patrimoniale, in contrasto con i principi secondo cui l’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata per finalità esclusivamente economiche.
Secondo Ornella, la misura adottata nei suoi confronti è stata motivata solo da esigenze di supporto nella gestione patrimoniale, senza tuttavia un accertamento medico-legale approfondito che ne attesti un’effettiva menomazione psichica o fisica idonea a limitare la capacità di autodeterminazione. E, peraltro, nel corso degli anni successivi all’apertura della misura, la sua situazione personale, lavorativa e sanitaria ha registrato un progressivo miglioramento, con l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti, avendo ripreso con regolarità e continuità la propria attività lavorativa come libera professionista presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile congruo, pari a circa 3.300 euro, del tutto adeguato al proprio sostentamento e alla gestione ordinaria delle spese personali, vivendo autonomamente nella propria abitazione e prestando quotidiana assistenza alla madre ultranovantenne, curandone le esigenze personali, dimostrando così un elevato grado di autonomia, capacità organizzativa e responsabilità familiare.
Nonostante questi elementi, però, il Tribunale ha confermato la misura di amministrazione di sostegno pur in assenza di un accertamento concreto circa la sussistenza di una condizione di infermità o menomazione fisica o psichica idonea a determinare, anche solo parzialmente o temporaneamente l’impossibilità della persona di provvedere ai propri interessi, lamenta Ornella, anche ricordando che la misura di amministrazione di sostegno, per sua stessa natura, non può mai essere piegata a finalità meramente patrimoniali, né utilizzata come strumento di controllo delle scelte di vita di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere, in assenza di una patologia accertata e concretamente incidente sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi.
A dare una speranza ad Ornella provvedono i magistrati di Cassazione, i quali, riaffidando la delicata vicenda al Tribunale, ribadiscono il principio secondo cui la prodigalità, di per sé, non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e non può essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del soggetto, alterazione attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio reale di indigenza.
In generale, comunque, in materia di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del soggetto – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto alla loro incidenza sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale. Difatti, l’amministrazione di sostegno, avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall’altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell’amministratore, in relazione ai deficit di capacità del soggetto.
Allo stesso tempo, l’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. E l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Necessaria, quindi, la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del soggetto, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per suo conto e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Per quanto concerne, poi, la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno, essa presuppone una condizione attuale d’incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che ella versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Tirando le somme, la nomina dell’amministratore di sostegno presuppone indefettibilmente l’accertamento delle concrete, reali condizioni del soggetto, sottolineano i giudici di Cassazione, ‘censurando’ la posizione assunta dal Tribunale, che ha ritenuto che valutato l’intero quadro, se non vi fosse la figura dell’amministratore di sostegno, il patrimonio di Ornella, con ogni probabilità, sarebbe destinato ad assottigliarsi, prima, e a esaurirsi, poi, in un tempo relativamente breve e che ha aggiunto che l’attuale istituto dell’amministrazione di sostegno assorbe, ormai, anche quelli che in passato erano i casi di prodigalità, anticamente definiti con il rimedio dell’inabilitazione.
In realtà, il Tribunale e lo stesso giudice tutelare hanno omesso di verificare se Ornella risultasse effettivamente priva, in tutto o in parte, di autonomia, e quindi fosse vulnerabile, per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che l’avesse posta nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, sebbene non sussistesse uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, osservano i giudici di Cassazione, i quali mostrano di non condividere l’osservazione del Tribunale riguardo alla prodigalità quale causa legittimante, di per sé, l’amministrazione di sostegno.
In generale, l’amministrazione di sostegno può essere disposta, nell’interesse (reale e concreto, inerente alla persona e al suo patrimonio) del soggetto, anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità, che è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, mera frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, anche accompagnata da disprezzo per coloro che lavorano o senza curarsi dei vincoli di solidarietà familiare.
Tuttavia, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può essere basata su concrete condotte tali da porre il soggetto a rischio reale di indigenza. Ragionando in questa ottica, però, il giudice tutelare e il Tribunale, pur dando atto del reddito percepito da Ornella, hanno ritenuto la prodigalità della donna desumibile, semplicemente, dalle sue richieste all’amministratore di sostegno di somme ulteriori rispetto alla dotazione personale, per acquistare beni che sono superflui, voluttuari, non indispensabili, oppure che vengono individuati sempre nell’esemplare più costoso fra quelli disponibili sul mercato, oppure dalle richieste di avere detta dotazione in anticipo rispetto al mese di competenza. Così, il Tribunale ha compiuto una forzatura, secondo i giudici di Cassazione, poiché ha ritenuto la necessità di mantenere la misura dell’amministrazione di sostegno, nonostante la documentazione attestante l’assenza di patologie o menomazioni di qualsiasi tipo e la piena integrazione socio-lavorativa di Ornella, sulla scorta degli acquisti voluttuari e del paventato rischio di depauperamento del suo patrimonio, senza neppure specificare se tali acquisti, per il loro ammontare e la relativa frequenza, concretizzassero un effettivo pericolo d’indigenza, anche in relazione ai redditi elevati da lei percepiti esercitando la propria attività professionale in uno studio di commercialisti.
Per meglio inquadrare la questione, poi, i magistrati di Cassazione precisano che se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico, ma finanche quelli che egli ha in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell’eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente.
Invece, rispetto alla posizione di Ornella, il Tribunale non ha adeguatamente accertato se vi sia una reale vulnerabilità, se, cioè, la condotta della donna, tendente a richiedere somme ulteriori per acquisti voluttuari, superi quel limite di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, con il rischio di cadere in uno stato di vera e propria indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti (3.300 euro mensili da attività liberoprofessionale in uno studio di commercialisti) e in relazione all’ammontare complessivo delle spese e alla loro eventuale graduazione rispetto alle esigenze della donna.
Evidente, quindi, la lacuna che dovrà essere colmata in Tribunale, anche perché nell’ambito del fondamento solidaristico proprio della misura dell’amministrazione di sostegno, l’accertamento dovrà essere tanto più rigoroso quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità della donna. Difatti, una volta verificata, in ipotesi, l’insussistenza di qualunque affievolimento delle sue capacità cognitive o della sua capacità di autodeterminazione, la valutazione del superamento dei limiti, pur empirici, della prodigalità deve essere necessariamente ispirata a criteri più restrittivi e rigorosi, essendo meno evidente in tal caso, secondo una logica di proporzionalità, l’esigenza di protezione del soggetto debole, che ha da essere riservata ai casi di effettiva necessità, secondo una logica di adeguatezza e di extrema ratio. Ciò in quanto le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del soggetto, chiosano i magistrati di Cassazione.

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