‘Legge 104’: ‘permessi’ solo per l’assistenza ad un parente

Confermato il “no” alla richiesta avanzata da una donna – dipendente dell’INPS – e mirata ad ottenere, alla luce della ‘legge 104’, i ‘permessi’ per assistere il cugino del marito

‘Legge 104’: ‘permessi’ solo per l’assistenza ad un parente

Alla luce della ‘legge 104’, possono fruire delle previste giornate di ‘permesso’ solo i lavoratori che prestino assistenza a soggetti rientranti in una delle categorie previste dalla legge, cioè coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge del soggetto abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Ciò perché costituisce requisito indefettibile per i ‘permessi’ quello della sussistenza di un determinato rapporto di parentela tra lavoratore e persona da assistere.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 10976 del 24 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, confermato il “no” alla richiesta avanzata da una donna – dipendente dell’INPS – e mirata ad ottenere, alla luce della ‘legge 104’, i ‘permessi’ per assistere un congiunto, ossia il cugino del marito.
Normativa alla mano, in questa vicenda manca il requisito fondamentale, ossia il legame familiare, sanciscono i magistrati di Cassazione, confermando, peraltro, le valutazioni compiute dai giudici di merito, e respingendo l’ottica più ampia proposta dalla donna.
Entrando nei dettagli, poi, viene chiarito che il quadro normativo attuale è regolare, anche laddove non consente la fruizione del beneficio a soggetti che, pur non essendo legati da rapporti di stretta parentela o di convivenza more uxorio, assistano soggetti con disabilità con loro conviventi. Per i giudici di Cassazione, non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di circoscrivere la fruizione del beneficio nell’ambito delle relazioni familiari.

news più recenti

Mostra di più...