Legittima la richiesta di indennizzo ad oltre vent’anni dalla trasfusione incriminata

Decisivo il riferimento alla conoscenza del nesso di causalità tra la malattia e la trasfusione, nonché alla conoscenza della natura irreversibile di detta malattia

Legittima la richiesta di indennizzo ad oltre vent’anni dalla trasfusione incriminata

Chiarimenti dai giudici (sentenza del 4 ottobre 2024 del Tribunale di Bari) in merito alla decorrenza del termine triennale di decadenza per proposizione della domanda per l’ottenimento dell’indennizzo a seguito da infezione da epatite C per emotrasfusione. Nello specifico, bisogna ricostruire il momento in cui si deve ritenere maturata in capo al soggetto danneggiato la conoscibilità del nesso tra la trasfusione e la patologia, e ciò va fatto sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio. Difatti, la legge che prevede l’indennizzo per il soggetto contagiato non ricollega detto indennizzo alla conoscenza della malattia in sé e per sé, quanto piuttosto alla conoscenza del nesso di causalità tra la malattia e la trasfusione, nonché alla conoscenza della natura irreversibile di detta malattia. Pertanto, il fatto che la malattia si sia cronicizzata non è, precisano i giudici, di per sé il requisito esclusivo per accedere all’indennizzo, ma deve sussistere anche la consapevolezza per il danneggiato che vi sia un danno irreversibile. Accolta, quindi, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’istanza avanzata nel maggio 2020 da una signora, la quale aveva subito nel settembre del 1977 una trasfusione di sangue presso un ospedale locale, a seguito di un ricovero per parto, e nel 1993 si era sottoposta ad accertamenti medici, stante il perdurante stato astenico e di malessere generalizzato, accertamenti dai quali era emersa la contrazione dell’epatite C, che era stata poi confermata nel febbraio 2020 dal reparto di ‘Malattie infettive’ dell’ospedale). Per i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Salute, la domanda amministrativa inviata dalla donna nel maggio 2020 e volta a richiedere l’indennizzo previsto dalla legge non può essere considerata tardiva. Ciò perché ella ha avuto conoscenza della derivazione causale della patologia cronica da HCV dalla trasfusione ematica che aveva effettuato nel 1977, soltanto nel febbraio del 2020 dalla certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, documentazione in cui si faceva espresso riferimento a detta patologia quale esito di una trasfusione.

news più recenti

Mostra di più...