Passivo fallimentare: come concretizzare l’ammissione della prestazione di una obbligazione di facere

Necessario fare riferimento al controvalore pecuniario dell’obbligo al momento della dichiarazione di fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi per l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo ancora non eseguito

Passivo fallimentare: come concretizzare l’ammissione della prestazione di una obbligazione di facere

Alla luce della legge fallimentare, la prestazione di una obbligazione di facere, portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo, deve essere insinuata al passivo fallimentare per il controvalore pecuniario del predetto obbligo al momento della dichiarazione di fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi per l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo rimasto non eseguito.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 18396 dell’8 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della mancata demolizione di una porzione di fabbricato.
L’antefatto è rappresentato, nella vicenda in esame, da una sentenza di condanna di una società, poi dichiarata fallita, all’arretramento di un edificio per violazione della normativa sulle distanze.
In generale, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Tale disposizione normativa impedisce di ritenere praticabile, sanciscono i giudici di Cassazione, la soluzione predicata, alla luce della vicenda in esame, dal Tribunale, e cioè quella di dare esecuzione all’obbligazione di facere portata dal titolo giudiziale – come detto, sentenza di condanna della società, poi dichiarata fallita, all’arretramento di un edificio –, secondo la procedura prevista per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare. Ed invero, dal momento della declaratoria di fallimento tutte le azioni esecutive e cautelari devono ritenersi inammissibili ovvero improseguibili, se già iniziate prima del fallimento.
In tali casi soccorre, invece, fare riferimento al disposto normativo secondo cui i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal denaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
Ne consegue che, in presenza di una prestazione di facere non adempiuta da parte del fallito, l’unico strumento di tutela – in presenza del divieto di azionare in sede esecutiva la pretesa inadempiuta – rimane quello della conversione di tale obbligazione nel corrispettivo pecuniario determinato dal calcolo, al momento della dichiarazione di fallimento, delle spese necessarie per l’adempimento della stessa prestazione rimasta ineseguita. Tale accertamento, potendo richiedere anche l’esperimento di mezzi di prova, dovrà intervenire in sede endoconcorsuale (verifica del passivo ed eventuale successiva fase oppositiva), nel pieno contraddittorio incrociato dei creditori e non già nella sede esecutiva individuale.
La norma, cui fare riferimento, spiega in modo chiaro che i crediti non scaduti concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento. La circostanza che il tempo di riferimento – per la valutazione, ai fini del concorso, dei crediti aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro – sia quello della data della sentenza di fallimento fonda il principio della necessità della conversione in denaro della detta prestazione, quale condizione indispensabile per la partecipazione al concorso. E ciò al fine di garantire una duplice tutela: del creditore, che ha la possibilità di insinuarsi subito al passivo e di partecipare ai riparti, senza rischiare che, nelle more della procedura, l’attivo si disperda; degli stessi creditori concorrenti, che vedono cristallizzarsi non solo il loro credito non privilegiato alla data del fallimento, ma anche il credito di una prestazione di fare altrui.

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