Cessione d’azienda o di ramo d’azienda: necessario il requisito della competitività
E' un dettaglio richiesto specificamente dalla normativa e ulteriore rispetto alla funzionalità e alla coerenza della cessione dell’azienda in rapporto al piano di risanamento
In materia di composizione negoziata della crisi d’impresa, è possibile la cessione dell’azienda o di uno (o più) dei suoi rami senza il passaggio dei debiti, ma è fondamentale il riferimento alla competitività nella scelta del compratore, competitività che costituisce un requisito richiesto specificamente dalla normativa e ulteriore rispetto alla funzionalità e alla coerenza della cessione dell’azienda in rapporto al piano di risanamento. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (decreto del 6 novembre 2024 del Tribunale di Brescia), i quali hanno respinto una istanza ad hoc, osservando che è mancato il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente dell’azienda. Ad esempio, non vi è stata alcuna pubblicità svolta per sondare l’interesse del mercato, annota il giudice, il quale ricorda, invece, che se si intende procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto avrà cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell’acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori. E in questa ottica all’esperto potrà essere richiesto di: individuare quale sia il perimetro dell’azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo; fornire indicazioni all’imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la piattaforma telematica nazionale); dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la piattaforma); se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute. Inoltre, l’esperto avrà cura di ricordare all’imprenditore l’opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie. Invece, le trattative per l’acquisto del ramo aziendale sono state condotte, sia da parte dell’imprenditore , che a cura dello stesso esperto, unicamente con un soggetto, e l’esperto ha ritenuto che alcun altro imprenditore sarebbe stato in grado di formulare una offerta altrettanto vantaggiosa, senza tuttavia aver sondato il mercato, né con l’impiego della citata data room né con il ricorso alla diffusione pubblicitaria della vendita mediante siti specializzati di settore.